IL CONTESTO
Dal 17 dicembre anche per tutte le aziende private con dipendenti superiori ai 50 e per quelle dotate di modello Organizzativo conforme ai disposti del D. Lgs 231/01 è partito l’obbligo di predisporre opportuni canali a tutela dei dipendenti che denunciano illeciti sul posto di lavoro. (processo comunemente identificato come Whistleblowing)
WHISTLEBLOWING TERMINOLOGIA
Con il termine whistleblowing (letteralmente soffiata), si intende una segnalazione (anonima) di un dipendente che denuncia eventuali illeciti commessi sul posto di lavoro di cui è testimone, dipendente che successivamente a questa segnalazione dovrà essere tutelato dal datore di lavoro
GLI ILLECITI
Il decreto specifica all’articolo 1 quali sono gli illeciti rilevanti: amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, atti od omissioni riguardanti il mercato interno
LE SANZIONI
In caso di mancato rispetto di queste indicazioni le sanzioni sono specificate all’art. 21 del decreto e prevedono importi compresi tra i 10.000 ed i 50.000 euro
UNA BREVE DESCRIZIONE
IL D. Lgs n° 24 del 10 marzo 2023 “Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” introduce nuove disposizioni in materia di whistleblowing.
La norma in oggetto e le nuove linee guida di ANAC (vedi delibera n° 311 del 12 luglio 2023), prevedono la possibilità di effettuare segnalazioni attraverso strumenti informatici, e/documentali e/o in forma orale.
Le procedure per la gestione delle segnalazioni, indipendentemente del canale utilizzato, devono, in ogni caso, garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione eventualmente allegata.
Ogni azienda deve avere predisposto apposita procedura per la raccolta delle segnalazioni in formato documentate, con modalità elettroniche (piattaforma web, utilizzo di mail) ed in forma orale. Indipendentemente dal canale utilizzato, al segnalante è comunque richiesta la compilazione di un apposito format documentale contenente le informazioni utili e necessarie per una idonea istruttoria.
Il modulo è predisposto per accogliere le segnalazioni relative ad eventuali:
- illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- violazioni di norme comunitarie o nazionali relative ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea.
Le modalità di gestione delle segnalazioni sono le seguenti:
- la segnalazione viene formalizzata mediante l’uso di apposito modulo di segnalazione che può essere inviato tramite i canali sopra indicati. In caso di segnalazione orale verrà ugualmente richiesto al segnalante la compilazione del modulo di segnalazione. Ai fini della completa applicabilità del Decreto, il modulo deve riportare i dati del segnalante. Le segnalazioni anonime saranno prese in carico solo se adeguatamente circostanziata, ma non saranno assoggettate ai requisiti normativi;
- la segnalazione viene ricevuta dall’Organo di Valutazione e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità e tutela della riservatezza nei confronti del segnalante così come definito dalla norma;
successivamente l’invio della segnalazione nelle modalità sopra indicate, l’Organo di Valutazione fornisce formale riscontro al segnalante entro 7 giorni dalla presa in carico. Entro i successivi 90 giorni l’Organo di Valutazione si impegna a concludere l’istruttoria con comunicazione dell’esito al segnalante.